CODICE DEONTOLOGICO FIAIP

Le regole di comportamento alle quali ogni iscritto alla FIAIP deve inderogabilmente attenersi.

PREMESSO

CHE l’Agente Immobiliare è un libero professionista che, in piena libertà, autonomia e indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, opera come intermediario nella compravendita e nella locazione di beni immobili, nonché nella cessione e rilievo di aziende, offrendo i servizi ad esse connessi e percependo per la propria attività un equo compenso di mediazione;

CHE l’iscrizione nel ruolo mediatori è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio della attività di Agente Immobiliare;

CHE l’Agente Immobiliare nella sua attività professionale, si ispira a principi morali atti ad offrire una prestazione corretta evitando tutte quelle attività che violano i principi di lealtà, fedeltà e diligenza;

CHE l’Agente Immobiliare, nell’agire secondo le leggi che regolano la propria professione, deve evitare qualsiasi equivoco al fine di raggiungere il contemperamento degli interessi delle parti;

CHE nello svolgimento della propria attività professionale l’Agente Immobiliare deve rispettare il segreto professionale previsto dalla legge;

CHE l’Agente Immobiliare, titolare di Agenzia, è tenuto a richiedere e far rispettare il segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale;

CHE l’Agente Immobiliare ha l’obbligo di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri e conferenze, al fine di offrire una prestazione sempre più qualificata quale si addice ad un valente professionista;

CHE le presenti regole di comportamento sono vincolanti per tutti coloro che esercitano la professione di Agente Immobiliare e che ottengono l’iscrizione alla F.I.A.I.P. – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Premesso quanto sopra, parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito suddivise in tre parti ciascuna riguardante: i rapporti con il pubblico, con la clientela e con i colleghi.

Codice deontologico FIAIP

LEGGE TAVOLARE

Nella Provincia Autonoma di TRENTO e in quella di BOLZANO, è in vigore la cosiddetta “Legge Tavolare”, in base alla quale le modalità di trasferimento del diritto di proprietà e degli altri diritti reali (servitù, usufrutto, etc.) seguono un iter amministrativo diverso rispetto a quanto avviene nel resto del territorio italiano.

In pratica l’atto di compravendita, con le firme autenticate dal notaio, viene inviato al Giudice Tavolare il quale, esperiti i controlli del caso, emette un “DECRETO TAVOLARE” mediante il quale ordina al Conservatore di annotare il cambio di proprietà o degli altri diritti reali, nelle tavole del Libro Fondiario.

È una procedura molto sicura, che riveste anche interessanti aspetti storico-culturali, per cui abbiamo pensato di dare la possibilità, a chi ne ha l’interesse, di leggere il contenuto delle disposizioni in vigore, semplicemente cliccando sull’apposito bottone: LEGGE TAVOLARE

Legge Tavolare

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